Ricorre la regione autonoma Valle d'Aosta, in persona dell'on.le Presidente della giunta regionale, Ilario Lanivi, autorizzato da delibera della giunta regionale n. 3045 del 26 marzo 1993, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gustavo Romanelli e presso di lui elettivamente domiciliato in Roma, alla via Cosseria n. 5, in forza di procura autenticata da notaio Bastrenta di Aosta in data 31 marzo 1993, rep. n. 14.685, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, palazzo Chigi, e, per quanto occorra, presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, nonche' contro il Ministero del tesoro, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma, via XX Settembre, 97, e, per quanto occorra, presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, per conflitto di attribuzioni avverso il rifiuto, da parte della direzione generale del tesoro, di chiudere il conto corrente acceso dalla R.A.V.A. ai sensi della normativa sulla tesoreria unica, di cui alla nota della medesima direzione del tesoro del 10 febbraio 1993. 1. - Lo statuto di autonomia speciale della ricorrente regione Valle d'Aosta (legge costituzionale n. 4/1948) prevede all'art. 3, primo comma, lett. f), una potesta' regionale normativa attuativa ed integrativa delle leggi statali in materia di "finanze regionali e comunali"; conseguentemente, ai sensi dell'art. 4 dello stesso statuto, alla regione Valle d'Aosta, nella stessa specifica materia, sono altresi' devolute le competenze amministrative. In base all'art. 50, comma 3, dello stesso statuto, con una legge statale emanata in accordo con la giunta regionale, sarebbe stato stabilito il definitivo ordinamento finanziario della regione. Va ricordato che, nelle more dell'emanazione di tale normativa da adottarsi in conformita' delle procedure previste dallo Statuto, si era dovuto registrare, con l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, un tentativo di illegittima invasione per via normativa della sfera regionale da parte dello Stato, con riferimento specifico all'assetto della tesoreria. Relativamente a tale disciplina, la regione autonoma della Valle d'Aosta si vide costretta a promuovere un giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. La questione venne definita dalla ecc.ma Corte con la sentenza 8 giugno 1981, n. 95 (in Foro it., 1981, I, 1827), che accolse la questione, di illegittimita' costituzionale sollevata dalla Valle d'Aosta con riferimento all'art. 50 del proprio statuto, in quanto norma chiamata ad incidere sull'ordinamento finanziario della Valle, adottata senza il previsto accordo con la giunta regionale. Si tratto' di una pronuncia particolarmente significativa, perche' evidenzio' come la sfera di autonomia finanziaria della regione Valle d'Aosta sia particolarmente ampia anche nei confronti di quella spettante ad altre regioni ad autonomia differenziata: infatti, la medesima decisione 8 giugno 1981, n. 95, dichiaro' l'infondatezza della questione di legittimita' della stessa norma allora impugnata dall'odierna ricorrente, proposta da altre regioni a statuo speciale (nella specie: la Sicilia ed il Friuli-Venezia Giulia). Successivamente, con la pronuncia 29 ottobre 1985, n. 242 (in Foro it. 1986, 1245), codesta ecc.ma Corte escluse l'illegittimita' costituzionale rispetto all'art. 50 dello statuto della Valle d'Aosta, dell'art. 38, secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526 (che non prevedeva specificamente per la Valle una deroga al regime di cui all'art. 31 della stessa legge, comportante l'obbligo anche per le regioni di conferire in conti correnti non vincolati con il Tesoro le proprie disponibilita' liquide) proprio e soltanto in quanto si ritenne che la disciplina interessata non fosse comunque applicabile alla regione Valle d'Aosta, in virtu' dell'eccezione di cui all'art. 40, quarto comma, della legge marzo 1981, n. 119. 2. - E' poi intervenuto, a livello di normativa statale, a dettare la disciplina dei servizi di tesoreria, la legge 29 ottobre 1984, n. 720, che tuttavia nemmeno poteva innovare alla sfera di competenze della Valle d'Aosta, anche perche' e' stata seguita dall'emanazione della normativa attuativa dello statuto della Valle d'Aosta, in conformita' del suo art. 50, cui si e' finalmente provveduto con il d.lgs. 28 dicembre 1989, n. 431, recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e comunali". Tale decreto legislativo prevede, fra l'altro, all'art. 6, secondo comma, che il regime di gestione delle disponibilita' finanziarie e delle giacenze di tesoreria della regione e degli enti da essa dipendenti compete alla regione medesima, in armonia con i principi del citato titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468. Al riguardo si e' condivisibilmente rilevato (v. Barbagallo, La regione Valle d'Aosta, Milano 1991, p. 58 s.) che le norme di attuazione recate dal decreto 28 dicembre 1989, n. 431, ed in particolare quella di cui all'art. 6, derogano alla normativa generale, e nella specie alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che impone in via generale alle regioni di affidare le proprie giacenze di tesoreria alla tesoreria dello Stato. Conformemente a quanto previsto dal ricordato decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431, ed esercitando cosi' le proprie attribuzioni statutarie, la regione autonoma della Valle d'Aosta ha provveduto a disciplinare la materia dei servizi di tesoreria di competenza regionale con la legge regionale del 7 aprile 1992, n. 16, recante "Modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, concernente norme in materia di bilancio e di contabilita' generale della regione Autonoma Valle d'Aosta". In particolare, l'art. 7 di tale legge innova all'art. 51 della legge regionale n. 90/1989 chiamando la tesoreria regionale ad operare tutte le riscossioni e le operazioni di pagamento per la regione. L'art. 14 della stessa legge regionale n. 16/1992 innova invece all'art. 85 della legge regionale n. 90/1989, prevedendo in particolare: al primo comma, i requisiti per l'affidamento del servizio di tesoreria; al secondo comma l'affidamento all'assessorato delle finanze del controllo sul detto servizio di tesoreria; ed al terzo comma, e contenuti della convenzione di affidamento per quanto concerne le procedure di acquisizione delle entrate spettanti alla regione. Infine, il quarto comma dell'art. 85 della legge regionale n. 90/1989, cosi' come novellata dalla legge regionale n. 6/1992, estende le disposizioni recate dal medesimo art. 85 del testo novellato anche al servizio di tesoreria degli enti dipendenti dalla regione. E' bene puntualizzare che la legge regionale in questione non e' stata oggetto di alcuna impugnativa da parte dello Stato. A seguito dell'entrata in vigore della citata legge regionale n. 16/1992, la regione ha provveduto, a chiedere al Ministro del tesoro, con lettera del 6 maggio 1992, a firma del presidente della giunta regionale e dell'assessore regionale alle finanze, indirizzata per ogni opportuna conoscenza anche al Presidente del Consiglio, di disporre la chiusura al 30 giugno del conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato intestato alla medesima regione autonoma. E' stato altresi' richiesto il conferimento del saldo al tesoriere regionale, chiedendosi nel contempo che ogni erogazione di fondi dovuti alla regione venga effettuata direttamente alla regione, e per essa al suo tesoriere. In luogo di provvedere in conformita' di quanto richiesto, il Ministero del tesoro, e per esso la direzione generale del tesoro, servizio secondo, tesoreria dello Stato e debito pubblico, d'intesa con la ragioneria generale dello Stato, con l'impugnata nota del 10 febbraio 1992, sottoscritta dal dirigente generale capo del servizio, ha denegato la richiesta di autorizzazione per la chiusura del conto corrente, assumendo che, anche per la regione autonoma della Valle d'Aosta rimarrebbe " .. sempre fermo .. il principio derivante dall'art. 40 della legge n. 720/1984, che obbliga gli enti destinatari a mantenere presso l'azienda di credito, che svolge il servizio di tesoreria, disponibilita' liquide non eccedenti il limite del 3% delle entrate previste dal bilancio di competenza, dovendo ritenere depositati i fondi in eccesso nel conto corrente presso la tesoreria dello Stato". 3. - La summenzionata nota della direzione generale del Tesoro as- sume indubbiamente il contenuto di manifestazione univoca della volonta' dell'amministrazione statale di incidere sulla sfera di autonomia regionale: ne consegue che essa e' impugnabile da parte della regione con ricorso per conflitto di attribuzione. In particolare, giova evidenziare che la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e' stata comunque derogata, per quanto concerne la Valle d'Aosta, dal ricordato decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431: si tratta infatti di norma che, rispetto ad essa, e' speciale e cronologicamente successiva. Inoltre, poiche' il d.lgs n. 431/1989 (in base al quale poi la regione Valle d'Aosta ha emanato la legge regionale n. 16/1992) reca norme di attuazione dello Statuto regionale della Valle d'Aosta, esso si pone rispetto alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 - che e' una legge ordinaria - in posizione da considerarsi gerarchicamente sopraordinata (Nel senso che le norme di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia differenziata si collochino nella gerarchia delle fonti normative in posizione inter- media fra la legge costituzionale e la legge ordinaria, e che quindi possano esse derogare a quest'ultima, ma non esserne derogate, v. fra l'altro C. Conti, sez. controllo, 6 novembre 1976, n. 717, in Foro amm., 1977, I, 233). D'altra parte, la rivendica di competenze di cui alla nota della direzione generale del Tesoro si pone in contrasto anche rispetto alle piu' sopra ricordate disposizioni dello statuto di autonomia speciale, di cui agli artt. 3, primo comma, lett. f), 4, nonche' 50, terzo comma, che sanciscono nella materia in esame: le competenze che la regione ha esercitato (competenze che, del resto, sono state ampiamente riconosciute dalla piu' sopra richiamata giurisprudenza di codesta ecc.ma Corte, con le decisioni n. 95/1081 e n. 242/1985).