Ricorre  la  regione  autonoma Valle d'Aosta, in persona dell'on.le
 Presidente della giunta  regionale,  Ilario  Lanivi,  autorizzato  da
 delibera   della   giunta  regionale  n.  3045  del  26  marzo  1993,
 rappresentato e difeso dall'avv. prof. Gustavo Romanelli e presso  di
 lui  elettivamente  domiciliato  in  Roma, alla via Cosseria n. 5, in
 forza di procura autenticata da notaio Bastrenta di Aosta in data  31
 marzo  1993,  rep.  n. 14.685, contro la Presidenza del Consiglio dei
 Ministri,  in  persona  del  Presidente  del  Consiglio  pro-tempore,
 domiciliato  per  la  carica  in  Roma,  palazzo Chigi, e, per quanto
 occorra, presso l'Avvocatura generale dello Stato, in Roma,  via  dei
 Portoghesi  n. 12, nonche' contro il Ministero del tesoro, in persona
 del Ministro pro-tempore, domiciliato per la carica in Roma,  via  XX
 Settembre,  97,  e,  per quanto occorra, presso l'Avvocatura generale
 dello Stato, in Roma, via dei Portoghesi  n.  12,  per  conflitto  di
 attribuzioni  avverso  il  rifiuto, da parte della direzione generale
 del tesoro, di chiudere il conto corrente acceso  dalla  R.A.V.A.  ai
 sensi  della  normativa sulla tesoreria unica, di cui alla nota della
 medesima direzione del tesoro del 10 febbraio 1993.
    1. - Lo statuto di autonomia  speciale  della  ricorrente  regione
 Valle  d'Aosta  (legge  costituzionale n. 4/1948) prevede all'art. 3,
 primo comma, lett. f), una potesta' regionale normativa attuativa  ed
 integrativa  delle  leggi  statali in materia di "finanze regionali e
 comunali";  conseguentemente,  ai  sensi  dell'art.  4  dello  stesso
 statuto,  alla regione Valle d'Aosta, nella stessa specifica materia,
 sono altresi' devolute le competenze amministrative. In base all'art.
 50, comma 3, dello stesso statuto, con una legge statale  emanata  in
 accordo   con   la  giunta  regionale,  sarebbe  stato  stabilito  il
 definitivo ordinamento finanziario della regione.
    Va ricordato che, nelle more dell'emanazione di tale normativa  da
 adottarsi  in  conformita' delle procedure previste dallo Statuto, si
 era dovuto registrare, con l'art. 31 della legge 5  agosto  1978,  n.
 468,  un  tentativo  di illegittima invasione per via normativa della
 sfera regionale da  parte  dello  Stato,  con  riferimento  specifico
 all'assetto  della  tesoreria.  Relativamente  a  tale disciplina, la
 regione  autonoma  della Valle d'Aosta si vide costretta a promuovere
 un giudizio di legittimita' costituzionale in via principale.
    La questione venne definita dalla ecc.ma Corte con la  sentenza  8
 giugno  1981,  n.  95  (in  Foro  it., 1981, I, 1827), che accolse la
 questione, di illegittimita'  costituzionale  sollevata  dalla  Valle
 d'Aosta  con  riferimento  all'art. 50 del proprio statuto, in quanto
 norma chiamata ad incidere sull'ordinamento finanziario della  Valle,
 adottata senza il previsto accordo con la giunta regionale.
    Si tratto' di una pronuncia particolarmente significativa, perche'
 evidenzio' come la sfera di autonomia finanziaria della regione Valle
 d'Aosta  sia  particolarmente  ampia  anche  nei  confronti di quella
 spettante ad altre regioni ad autonomia  differenziata:  infatti,  la
 medesima  decisione  8  giugno  1981, n. 95, dichiaro' l'infondatezza
 della questione di legittimita' della stessa norma  allora  impugnata
 dall'odierna  ricorrente, proposta da altre regioni a statuo speciale
 (nella specie: la Sicilia ed il Friuli-Venezia Giulia).
    Successivamente, con la pronuncia 29 ottobre 1985, n. 242 (in Foro
 it.  1986,  1245),  codesta  ecc.ma  Corte  escluse  l'illegittimita'
 costituzionale   rispetto  all'art.  50  dello  statuto  della  Valle
 d'Aosta, dell'art. 38, secondo e terzo comma, della  legge  7  agosto
 1982,  n.  526  (che  non  prevedeva  specificamente per la Valle una
 deroga al regime di cui all'art. 31 della stessa  legge,  comportante
 l'obbligo  anche  per  le  regioni di conferire in conti correnti non
 vincolati con il Tesoro le proprie disponibilita' liquide) proprio  e
 soltanto in quanto si ritenne che la disciplina interessata non fosse
 comunque   applicabile   alla   regione   Valle  d'Aosta,  in  virtu'
 dell'eccezione di cui all'art. 40, quarto comma,  della  legge  marzo
 1981, n. 119.
    2. - E' poi intervenuto, a livello di normativa statale, a dettare
 la  disciplina dei servizi di tesoreria, la legge 29 ottobre 1984, n.
 720, che tuttavia nemmeno poteva innovare alla  sfera  di  competenze
 della  Valle  d'Aosta, anche perche' e' stata seguita dall'emanazione
 della normativa attuativa  dello  statuto  della  Valle  d'Aosta,  in
 conformita'  del  suo art. 50, cui si e' finalmente provveduto con il
 d.lgs. 28 dicembre 1989, n. 431, recante "Norme di  attuazione  dello
 Statuto  speciale  per la regione Valle d'Aosta in materia di finanze
 regionali e comunali".
    Tale decreto legislativo prevede, fra l'altro, all'art. 6, secondo
 comma, che il regime di gestione delle disponibilita'  finanziarie  e
 delle  giacenze  di  tesoreria  della  regione  e  degli enti da essa
 dipendenti compete alla regione medesima, in armonia con  i  principi
 del  citato  titolo IV della legge 5 agosto 1978, n. 468. Al riguardo
 si e' condivisibilmente rilevato (v.  Barbagallo,  La  regione  Valle
 d'Aosta, Milano 1991, p. 58 s.) che le norme di attuazione recate dal
 decreto  28  dicembre  1989,  n. 431, ed in particolare quella di cui
 all'art. 6, derogano alla normativa generale,  e  nella  specie  alla
 legge  29  ottobre  1984,  n.  720,  che  impone in via generale alle
 regioni di affidare le proprie giacenze di tesoreria  alla  tesoreria
 dello Stato.
    Conformemente  a quanto previsto dal ricordato decreto legislativo
 28  dicembre  1989,  n.  431,  ed  esercitando   cosi'   le   proprie
 attribuzioni  statutarie,  la regione autonoma della Valle d'Aosta ha
 provveduto a disciplinare la materia  dei  servizi  di  tesoreria  di
 competenza regionale con la legge regionale del 7 aprile 1992, n. 16,
 recante  "Modificazioni alla legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90,
 concernente norme in materia di bilancio e di  contabilita'  generale
 della  regione  Autonoma  Valle d'Aosta". In particolare, l'art. 7 di
 tale legge innova  all'art.  51  della  legge  regionale  n.  90/1989
 chiamando la tesoreria regionale ad operare tutte le riscossioni e le
 operazioni  di pagamento per la regione. L'art. 14 della stessa legge
 regionale n. 16/1992 innova invece all'art. 85 della legge  regionale
 n.  90/1989,  prevedendo  in particolare: al primo comma, i requisiti
 per  l'affidamento  del  servizio  di  tesoreria;  al  secondo  comma
 l'affidamento  all'assessorato  delle finanze del controllo sul detto
 servizio  di  tesoreria;  ed  al  terzo  comma,  e  contenuti   della
 convenzione  di  affidamento  per  quanto  concerne  le  procedure di
 acquisizione delle entrate spettanti alla regione. Infine, il  quarto
 comma  dell'art.  85  della  legge  regionale  n. 90/1989, cosi' come
 novellata dalla legge regionale n. 6/1992,  estende  le  disposizioni
 recate  dal medesimo art. 85 del testo novellato anche al servizio di
 tesoreria degli enti dipendenti dalla regione. E' bene  puntualizzare
 che  la  legge  regionale in questione non e' stata oggetto di alcuna
 impugnativa da parte dello Stato.
    A seguito dell'entrata in vigore della citata legge  regionale  n.
 16/1992, la regione ha provveduto, a chiedere al Ministro del tesoro,
 con  lettera  del  6 maggio 1992, a firma del presidente della giunta
 regionale e dell'assessore regionale alle  finanze,  indirizzata  per
 ogni  opportuna  conoscenza  anche  al  Presidente  del Consiglio, di
 disporre la chiusura al 30 giugno del conto corrente aperto presso la
 tesoreria dello Stato intestato alla medesima  regione  autonoma.  E'
 stato  altresi'  richiesto  il  conferimento  del  saldo al tesoriere
 regionale, chiedendosi nel contempo  che  ogni  erogazione  di  fondi
 dovuti alla regione venga effettuata direttamente alla regione, e per
 essa al suo tesoriere.
    In  luogo  di  provvedere  in  conformita' di quanto richiesto, il
 Ministero del tesoro, e per esso la direzione  generale  del  tesoro,
 servizio  secondo,  tesoreria dello Stato e debito pubblico, d'intesa
 con la ragioneria generale dello Stato, con l'impugnata nota  del  10
 febbraio 1992, sottoscritta dal dirigente generale capo del servizio,
 ha  denegato la richiesta di autorizzazione per la chiusura del conto
 corrente, assumendo che, anche per la regione  autonoma  della  Valle
 d'Aosta  rimarrebbe  "  ..  sempre  fermo  ..  il principio derivante
 dall'art.  40  della  legge  n.  720/1984,  che  obbliga   gli   enti
 destinatari  a  mantenere  presso l'azienda di credito, che svolge il
 servizio di tesoreria, disponibilita' liquide non eccedenti il limite
 del 3% delle entrate previste dal  bilancio  di  competenza,  dovendo
 ritenere  depositati  i fondi in eccesso nel conto corrente presso la
 tesoreria dello Stato".
    3. - La summenzionata nota della direzione generale del Tesoro as-
 sume indubbiamente  il  contenuto  di  manifestazione  univoca  della
 volonta'  dell'amministrazione  statale  di  incidere  sulla sfera di
 autonomia regionale: ne consegue che essa  e'  impugnabile  da  parte
 della regione con ricorso per conflitto di attribuzione.
    In particolare, giova evidenziare che la legge 29 ottobre 1984, n.
 720,  e'  stata  comunque  derogata,  per  quanto  concerne  la Valle
 d'Aosta, dal ricordato decreto legislativo 28 dicembre 1989, n.  431:
 si  tratta  infatti  di  norma  che,  rispetto ad essa, e' speciale e
 cronologicamente successiva. Inoltre, poiche' il  d.lgs  n.  431/1989
 (in  base  al  quale poi la regione Valle d'Aosta ha emanato la legge
 regionale  n.  16/1992)  reca  norme  di  attuazione  dello   Statuto
 regionale  della  Valle  d'Aosta, esso si pone rispetto alla legge 29
 ottobre 1984, n. 720 - che e' una legge ordinaria - in  posizione  da
 considerarsi gerarchicamente sopraordinata (Nel senso che le norme di
 attuazione  degli statuti delle regioni ad autonomia differenziata si
 collochino nella gerarchia delle fonti normative in posizione  inter-
 media  fra la legge costituzionale e la legge ordinaria, e che quindi
 possano esse derogare a quest'ultima, ma non esserne derogate, v. fra
 l'altro C. Conti, sez. controllo, 6 novembre 1976, n.  717,  in  Foro
 amm., 1977, I, 233).
    D'altra  parte,  la rivendica di competenze di cui alla nota della
 direzione generale del Tesoro si pone  in  contrasto  anche  rispetto
 alle  piu'  sopra  ricordate  disposizioni dello statuto di autonomia
 speciale, di cui agli artt. 3, primo comma, lett. f), 4, nonche'  50,
 terzo comma, che sanciscono nella materia in esame: le competenze che
 la  regione  ha  esercitato  (competenze  che,  del resto, sono state
 ampiamente riconosciute dalla piu' sopra richiamata giurisprudenza di
 codesta ecc.ma Corte, con le decisioni n. 95/1081 e n. 242/1985).